Latina deferito per il mancato deposito della fideiussione e per gli stpendi di novembre e dicembre. Deferiti anche Ferullo e Mancini

07.04.2017 16:10 di  Marco Ferri   vedi letture
Latina deferito per il mancato deposito della fideiussione e per gli stpendi di novembre e dicembre. Deferiti anche Ferullo e Mancini
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Sono arrivati altri due dei tre deferimenti preannunciati la settimana scorsa, in sede di conferenza stampa, dai curatori fallimentari Loreti e Pietricola. A seguito di segnalazione della Co.Vi.Soc. il Latina è stato deferito per non aver (ri)depositato la fideiussione per l'iscrizione al campionato il 31 gennaio scorso, a seguito del crack della compagnia assicurativa Gable, e per il mancato pagamento degli stipendi di novembre e dicembre (scadenza 16 febbraio 2016). Contestato, inoltre, il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Contestata, stavolta, anche la recidività. Questo il comunicato apparso qualche minuto fa sul sito della Figc:

"Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. FERULLO ANGELO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.;

- sig. MANCINI BENEDETTO, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.;

- sig.ra WAINSTEIN REGINA DANIELA, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 gennaio 2017, una nuova garanzia dell’importo di € 500.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GABLE INSURANCE AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi

- la Società U.S. LATINA CALCIO S.r.l.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ferullo Angelo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio, dal sig. Mancini Benedetto, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l e dalla sig.ra Wainstein Regina Daniela,
Consigliere e legale rappresentante pro- tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l;

per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il 31 gennaio 2017, una nuova garanzia dell’importo di € 500.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GABLE INSURANCE AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale
Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. MANCINI BENEDETTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85,
lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- la Società U.S. LATINA CALCIO S.r.l.: per la violazione dell’art. 4, commi 1 , del C.G.S.: a titolo di responsabilità dire
tta, per il comportamento posto in essere dal sig. Mancini Benedetto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l., come sopra descritto; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F.: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli
emolumenti sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. MANCINI BENEDETTO, Amministratore Unico e le gale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società U.S. LATINA CALCIO S.r.l.: per la violazione dell’art. 4, commi 1 , del C.G.S.: a titolo di responsabilità dire
tta, per il comportamento postoin essere dal sig. Mancini Benedetto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Latina Calcio S.r.l., come sopra descritto; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al l’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F.: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.